INGIUSTA DETENZIONE: SI ALLA RIPARAZIONE ANCHE SE IL REATO E’ PRESCRITTO

Cass. Pen., sez. IV,  Sent.  24 maggio 2023, n. 24012

“Il giudice della riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura cautelare – e tra queste anche l’assenza di una causa estintiva del reato – sia al momento dell’adozione del provvedimento restrittivo che in ogni fase della sua esecuzione”

La vicenda. La Corte d’appello di Reggio Calabria respingeva l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione del ricorrente limitandosi a constatare che la misura cautelare fosse stata applicata per violazione degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. e dell’art. 7 legge n. 203/1991 (oggi art. 416- bis.1 cod. pen.) uno dei quali (furto monoaggravato) è stato dichiarato estinto per prescrizione, ponendo alla base della sua decisione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste – purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà – impedisce il sorgere del diritto, risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni” [1]. Tuttavia, il ricorrente, assolto da tutti i reati gravi originativi della misura, ha lamentato l’omessa considerazione, da parte della Corte, della circostanza che nel momento in cui il provvedimento privativo della libertà personale fu adottato, il reato de quo era già estinto per intervenuta prescrizione.

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