INGIUSTA DETENZIONE: SI ALLA RIPARAZIONE ANCHE SE IL REATO E’ PRESCRITTO

Cass. Pen., sez. IV,  Sent.  24 maggio 2023, n. 24012

“Il giudice della riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura cautelare – e tra queste anche l’assenza di una causa estintiva del reato – sia al momento dell’adozione del provvedimento restrittivo che in ogni fase della sua esecuzione”

La vicenda. La Corte d’appello di Reggio Calabria respingeva l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione del ricorrente limitandosi a constatare che la misura cautelare fosse stata applicata per violazione degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. e dell’art. 7 legge n. 203/1991 (oggi art. 416- bis.1 cod. pen.) uno dei quali (furto monoaggravato) è stato dichiarato estinto per prescrizione, ponendo alla base della sua decisione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste – purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà – impedisce il sorgere del diritto, risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni” [1]. Tuttavia, il ricorrente, assolto da tutti i reati gravi originativi della misura, ha lamentato l’omessa considerazione, da parte della Corte, della circostanza che nel momento in cui il provvedimento privativo della libertà personale fu adottato, il reato de quo era già estinto per intervenuta prescrizione.

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INAMMISSIBILE LA REVISIONE NON FINALIZZATA AL PROSCIOGLIMENTO

Cass. pen., sez. V, sent. 14 gennaio 2022, n. 7798

“In tema di revisione, è inammissibile la richiesta fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato

La vicenda. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava la richiesta di revisione del processo fondata su un contrasto di giudicati e volta ad ottenere una rideterminazione della pena in prospettiva pro reo.in particolare virgola e ricorrente, condannato per il delitto di associazione mafiosa ex articolo 416 bis, lamentava l’applicazione nei suoi confronti dell’aggravante dell’essere la stessa armata – comma quarto articolo 41 bis codice penale- diversamente da quanto accaduto ad alcuni sodali in altro processo dove i giudici avevano, invece, ritenuto di escluderla.

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Il tentativo di conciliazione davanti al Co.re.com

Hai una lite con il tuo operatore telefonico che fa orecchio da mercante ad ogni tuo reclamo? Non sempre è necessario ricorrere al giudice.

I Comitati regionali per le comunicazioni sono organi decentrati che operano in regime di delega governativa a garanzia delle comunicazioni, dipendono dalle regioni e svolgono prevalentemente funzioni di vigilanza e di consulenza. In particolare, monitorano le trasmissioni al fine di vigilare sull’esercizio delle attività che si riferiscono ad emittenti radio e televisive locali; curano le iscrizioni nel registro degli operatori della comunicazione e sono competenti a dirimere le controversie sorte, in materia di telecomunicazioni, tra consumatori e operatori o gestori telefonici. Quest’ultima funzione, da non trascurarsi, è propedeutica al giudizio vero e proprio.

Il #tentativo di conciliazione, infatti, rappresenta tecnicamente la condizione di procedibilità per ricorrere al giudice ordinario. La conciliazione, quindi, è una procedura di risoluzione extragiudiziale, obbligatoria per legge, durante la quale le parti interessate, aiutate da un professionista (il conciliatore), provano a raggiungere una soluzione bonaria che ponga fine alla loro questione. Ad onor del vero, gli utenti meno convinti da questo strumento, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda possono ricorrere alla sede giurisdizionale senza attendere l’esito della procedura.

La domanda di conciliazione

Il tentativo di conciliazione va inoltrato al Co.Re.Com competente per territorio che è quello del luogo in cui ha sede fisica la postazione usata dall’utente finale, diversamente, il domicilio indicato al momento del perfezionamento del contratto ovvero la residenza e, altresì, la sede legale dell’utenza.

Il procedimento è gratuito. La domanda può essere presentata indifferentemente a mano, dietro il rilascio di giusta ricevuta, oppure inviandola a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite pec. Non può essere proposta se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione. Può essere redatta all’uopo servendosi di appositi moduli precompilati ma deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: nome e cognome, residenza o domicilio dell’utente; numero dell’utenza in caso di servizi telefonici; denominazione e sede dell’operatore; i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti; gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; le richieste dell’istante; fotocopia di un valido documento d’identità; i documenti che si allegano. La domanda così completata, deve essere sottoscritta dall’utente o dal rappresentante legale (nel caso di persone giuridiche), ovvero da un rappresentante munito di procura speciale autentificata.

Il procedimento

Il conciliatore incaricato, verificata l’ammissibilità della domanda, convoca le parti all’udienza per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Se la conciliazione si definisce positivamente, è redatto un verbale in cui si prende atto dell’accordo e la controversia si conclude. Se, viceversa, le parti non raggiungono l’accordo su tutti o su parte dei punti controversi è redatto un sintetico verbale in cui si prende atto che la conciliazione non è andata a buon fine. La procedura di conciliazione s’intende adempiuta in presenza della dichiarazione dell’operatore di non volere partecipare alla procedura conciliativa; del verbale di conciliazione; del verbale di mancato accordo tra le parti; in assenza di una o di entrambe le parti all’udienza prestabilita.

In conclusione, nell’ipotesi in cui la procedura non dovesse andare a buon fine, purché non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, l’utente può chiedere al medesimo Co.re.com o all’AGCOM di definire la controversia oppure può scegliere, come anticipato, di ricorrere alla giustizia ordinaria.

fonte: Il tentativo di conciliazione davanti al Co.re.com

La prescrizione dopo la riforma Orlando: dal 3 agosto in vigore le nuove norme

la disciplina prevede la sospensione del termine prescrizionale fino a 18 mesi dopo le sentenze nei giudizi di I e II grado

Si preannunciano tempi più lunghi per la prescrizione dei reati consumati dopo l’entrata in vigore della legge n.103/2017 (riforma Orlando). In attesa di verificare il suo impatto sul sistema giudiziario, l’istituto continua a far discutere l’opinione pubblica.

La disciplina prevista dall’art. 159 del codice penale

La nuova formulazione dell’articolo 159 del codice penale prevede la sospensione della prescrizione per un periodo massimo di diciotto mesi che ha inizio dopo le pronunce delle sentenze di primo e secondo grado. Tale periodo va computato dal deposito della motivazione sino alla pronuncia del dispositivo che definisce il grado successivo.

La norma così ridisegnata ha effetto, esclusivamente, nei confronti degli imputati e si applica alle sole ipotesi di condanna. Infatti, nell’ipotesi di assoluzione il termine prescrizionale continua a decorrere per come stabilito dalla disciplina previgente.

Il termine prescrizionale, quindi, subisce una dilatazione che può raggiungere, complessivamente, i tre anni. Questo periodo va calcolato in aggiunta al tempo utile normalmente prestabilito per l’estinzione dei reati. Il nuovo istituto lascia intendere, dunque, tempi duri per chi spera nella distrazione e nell’inerzia dei giudici.

Il Fondamento di tale scelta del legislatore risiede, prevalentemente nell’esigenza di superare le criticità dell’ex Cirielli (legge n. 251/2005) che, secondo gli addetti ai lavori, ha avuto l’effetto di rendere difficile la possibilità di giungere a sentenza entro i limiti stabiliti. Diversamente, non mancano le critiche da parte di chi sostiene che le nuove norme allunghino a dismisura la durata del processo a danno del diritto di difesa e della ragionevole durata dei processo.

Intanto, il ministro della Giustizia Andrea Orlando e la maggioranza incassano il risultato per quella che Gentiloni ha definito una riforma equilibrata e garantista.

Violenza contro i minori e rogatorie all’estero

Cambia anche la prescrizione per i reati che prevedono la violenza contro i minori. Rispetto alla normativa previgente, subisce un differimento del termine iniziale che, secondo la nuova disciplina, decorrere dal giorno del compimento della maggiore età.

In conclusione, è doveroso segnalare in tema di rogatorie all’estero la sospensione fino a sei mesi del termine prescrizionale dalla data dell’atto che dispone il provvedimento sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta.

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I SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA COSA SONO E COME FUNZIONANO

“Il destino del tuo accesso al credito è legato alla tua diligenza nell’adempiere, non trascurarlo”.

Premessa

Oggi sempre più spesso, causa la congiuntura economica negativa, i cittadini hanno la necessità di ricorrere al credito ma la domanda si scontra con l’amara realtà del tuo cursus debitorio. Una rata pagata in ritardo, sol anche per distrazione, può dare inizio ad un percorso irto di peripezie se al tuo nome viene associata, come quasi sempre accade, una connotazione negativa nei SIC.

Cosa sono i SIC

I sistemi di informazione creditizia (SIC) sono banche dati che contengono informazioni sui finanziamenti accordati ai privati e alle imprese. Essere iscritto in questi sistemi non comporta con automaticità la  qualifica di cattivo pagatore. Ciò dipende dalla regolare o meno estinzione del credito presso l’istituto al quale ci si è rivolti. I sic permettono un riscontro immediato per gli istituti di credito convenzionati in quanto forniscono il polso della situazione sul grado di affidabilità creditizia dei richiedenti. Il meccanismo sul quale si basano  attiene alla permanenza di alcuni tipi di informazioni nei loro archivi.

La permanenza dei dati nei sistemi

infatti, i tempi di conservazione dei dati, stabiliti dal codice deontologico di buona condotta per i sistemi informativi, rappresentano un’ottima referenza per i pagatori puntuali, diversamente operano come una scure sui debitori incalliti i quali sempre con minore probabilità potranno accedere al credito se non dopo molto tempo dal momento dell’avvenuta regolarizzazione della loro posizione. Seppur i sistemi fondati sui sic attestino la cancellazione automatica dei dati, tuttavia , forse per la mole di informazioni in essi contenuti, non sempre è così, dunque per evitare sorprese inattese è auspicabile di tanto in tanto o prima di formulare una richiesta di accesso al credito la consuetudine di richiedere una visura.

Veniamo adesso ai tempi di conservazione dei dati tanto odiati da parte di certi consumatori … essi cambiano al variare del tipo di dato.

TIPOLOGIA DI DATO TEMPI DI CONSERVAZIONE  ESEMPI
Finanziamento richiesto  ed in corso di valutazione 6 mesi dalla data richiesta Qualsiasi istituto di credito convenzionato potrà accedere a questo dato neutro ma indicativo delle tue operazione e tentativi
Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate 1 mese dalla data di rinuncia/rifiuto Qualsiasi istituto di credito convenzionato potrà accedere a questo dato. Dovrai, con buona pace, attendere un mese dalla data del rifiuto per richiedere ad un altro istituto un credito e sperare che ti venga accordato.
Finanziamenti rimborsati regolarmente 36 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito Qualsiasi istituto di credito convenzionato potrà accedere a questo dato a tuo favore il quale rappresenta il tuo ottimo grado di affidabilità
Ritardi relativi a 1 o 2 rate  (o mensilità) 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari Durante il rimborso di un finanziamento, non paghi regolarmente le rate di maggio, giugno 2017. Paghi le 2 rate arretrate a luglio 2017. La segnalazione riguardante le 2 rate pagate in ritardo verrà cancellata automaticamente a luglio 2018, 12 mesi dopo la regolarizzazione.
Ritardi relativi a 3 o più rate (o mensilità) 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari Durante il rimborso di un finanziamento, non paghi regolarmente le rate di maggio, giugno e luglio 2017. Paghi le 3 rate arretrate ad agosto 2017. La segnalazione riguardante le 3 rate pagate in ritardo verrà cancellata automaticamente ad agosto 2019, 24 mesi dopo la regolarizzazione.
Finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità)​ 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l’istituto di credito ha fornito l’ultimo aggiornamento Durante il rimborso di un finanziamento, non paghi o accumuli gravi morosità. La data di estinzione contrattuale prevista è il 1 gennaio 2020. La segnalazione verrà cancellata automaticamente ad gennaio 2023, 36 mesi dalla data prevista o 36 mesi a decorrere dalla data di regolarizzazione.

Per come è evidente, nulla quaestio in caso di adempimento regolare ma se durante il rimborso, si accumulano dei ritardi si avranno problemi seri nel trovare un istituto che ti conceda un nuovo finanziamento nell’arco di tempo di 12, 24, 36 mesi dalla regolarizzazione.

Allora per lenire la rigidità del sistema è buona consuetudine avere sempre a portata di mano la quietanza liberatoria da esibire all’istituto e offrirgli maggiori garanzie di solvibilità sperando che rivaluti la tua affidabilità e ti conceda di accedere nuovamente al credito prima della scadenza del periodo indicato. In realtà, le incognite sono tante ma tentar non nuoce per chi non ha niente o tutto da perdere.      È altamente sconsigliato, nel mentre, richiedere la cancellazione dei dati positivi (seppur spetti per diritto)   i quali rappresentano il biglietto da visita per l’accesso al credito.  Sarebbe, infatti, un autogol porre le banche nella condizione di valutare una richiesta sulla sola base degli elementi negativi dei rapporti presenti nel sistema.

L’eliminazione dei dati errati o illegittimamente comunicati

Può capitare che i dati forniti ai sistemi di informazione creditizia siano errati. Niente paura! in questo caso, ci si può rivolgere indistintamente all’istituto di credito o alle società che operano nel settore ( CRIF, Experian, CTC … le più conosciute) che agiranno però secondo protocolli diversi. In particolare, l’istituto di credito potrà procedere direttamente alla modifica dei dati mentre i gestori delle banche dati dovranno rivolgersi all’istituto per chiedere una verifica e attendere un riscontro positivo al fine di provvedere. I tempi, tuttavia, dovrebbero essere brevi.

È utile, infine, sapere che, secondo il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi, prima della segnalazione la banca o la finanziaria sono tenute a inviare al consumatore il preavviso di segnalazione previsto dall’art. 4 comma 7 ai sensi del quale “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”.  In caso di omesso preavviso – da inviarsi con lettera raccomandata – è ravvisabile una responsabilità dell’intermediario è dunque avrai diritto alla cancellazione della segnalazione pena l’azione per il risarcimento.

Avv. Michele Varrà

CAF A PAGAMENTO ? diffidate dalle pratiche poco chiare e scegliete i migliori.

Il disbrigo di semplici pratiche può essere espletato con celerità in qualsiasi CAF e gratuitamente ma non sempre il cittadino ne è a conoscenza. Ecco allora un breve guida per scegliere i migliori.

Rispondo alla domanda che sento quasi quotidianamente:  “Avvocato sono andato al sindacato per fare questa domanda e ho dovuto pagare. Mi hanno chiesto 15, 20, 30 … euro“. Facciamo un pò di chiarezza.

GRATUITAMENTE
I CAF ricevono dallo Stato un introito che consiste in un contributo per ogni modello precompilato e raccolto. In tal caso, quando il modulo risulta essere compilato in alcune sue parti dall’utente il Centro di Assistenza Fiscale è solo un intermediario per il servizio del quale riceve un compenso. In tali circostanze chi chiede soldi non è onesto. Diffidate e Denunciate.

A PAGAMENTO
Quando, diversamente, per la compilazione dei modelli l’utente necessita di ausilio (rilascio modelli, compilazione, assistenza fiscale …) il CAF diventa garante della correttezza di quanto dichiarato e può pretendere quello che per addolcire la pillola, viene chiamato contributo ma che in effetti è un vero e proprio corrispettivo per il suo operato e che, comunque, va ad integrare il contributo statale. Esso può variare a seconda del fatto che si sia soci o meno della sigla sindacale. Tuttavia, pretendere sempre, il nome del soggetto, persona fisica, che ha curato la pratica sarebbe auspicabile e buona consuetudine in aggiunta al timbro del responsabile territoriale della sigla sindacale.

Con riferimento alla seconda ipotesi viene in rilievo l’esigenza di trasparenza che spesso è mortificata dalla pratica poco cristallina di gente che definire sindacalista è una contradictio in adiecto. Conosco l’ambiente e so quello che dico. Ad onor del vero, bisogna distinguere il Sindacato dal Caf anche se quest’ultimo si sostanzia in un servizio che spesso viene espletato, soprattutto, dalle sigle sindacali ma non sempre.

MA ALLORA COME REGOLARSI ?
Bisogna sapere che chi negli uffici CAF chiede soldi opera in regime di libera concorrenza con tutte le conseguenze del caso ed è tenuto a rilasciare ricevuta fiscale per il denaro chiesto.

ECCO ALLORA ALCUNI UTILI CONSIGLI PER PER NON INCAPPARE NELLA FRUSTRAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE

1) Entrando nei Caf guardatevi intorno e notate se intravedete una tabella con esposti i prezzi per l’evasione delle pratiche non gratuite. A quel punto, valutate la genuinità e l’opportunità di quanto chiesto. Non è che l’operatore può chiedervi a sua discrezione ma deve esistere in materia una determinazione della sigla;

2) rivolgetevi a strutture di notoria serietà e conclamata professionalità accreditate e certificate i quali hanno nei loro uffici personale qualificato e formato ovvero diffidate dai provetti sindacalisti improvvisati;

3) chiedete sempre la ricevuta fiscale ogni volta che vi viene chiesto denaro;

4) confrontate le diverse opportunità sul territorio e non abbiate paura di spostarvi anche di qualche Km per essere soddisfatti e correttamente serviti. Potrebbero esistere cartelli locali, quindi rivolgersi altrove può dare un quadro più chiaro sul dirimpettaio furfantello. Controllare, in particolare, la relazione prezzo-qualità dell’offerta, la serietà delle sigle interpellate e la professionalità del loro personale.

5) ricordate che presso i sindacati sopratutto, il pagamento è una eccezione e non la regola. Rammentate la famosa Delega che vi viene fatta firmare… essa legittima una quota parte del vostro al sindacato già in nuce.

6) prima di firmare la dichiarazione sostitutiva o l’autocertificazione con la quale dichiarate la paternità del contenuto di ogni domanda, se avete dubbi sulla compilazione operata dal soggetto preposto, chiedete delucidazioni e pretendete il top evitandovi di pagare per l’errore di qualcun altro. Nel caso di errori da parte dell’intermediario pretendete che sia lui a farsi carico delle rettifiche e delle conseguenze. Naturalmente, anche per questo, esistiamo noi avvocati.

7) Diffidate da chi vi propina soluzioni al limite delle legge sulla base di congetture senza alcun fondamento. Le conseguenze poi le pagate voi. Verificate e informatevi.

Avv. Michele Varrà